Art. 66.
(Princìpi dell'attività amministrativa).

      1. L'attività amministrativa della Regione è esercitata secondo i princìpi di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, favorendo altresì adeguate condizioni di cittadinanza attiva, riconoscendo e valorizzando l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per attività di interesse generale.